Gli organi

(ai sensi dello Statuto del Parco, modificato con D.g.r. 21 dicembre 2021 – n. XI/5767) sono Organi dell’Ente Parco:

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ente Parco. E’ eletto della Comunità del Parco. Deve essere residente nel territorio dei Comuni della Comunità, avere specifica competenza amministrativa, di conoscenza del territorio ed avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e non deve far parte della Comunità del Parco.
2. In particolare il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Gestione e la Comunità del Parco, stabilendo l’ordine del giorno e dirigendone i lavori;
b) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l’incarico al Direttore;
c) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
d) può delegare, per singole materie o per categorie di affari le sue competenze, ad uno o più componenti del Consiglio di Gestione o al Direttore;
e) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Gestione stesso nella sua prima adunanza successiva.
f) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l’incarico al Segretario.
g) può disporre la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce il vice Presidente o in mancanza il componente più anziano di età del Consiglio di Gestione.
4. Il Presidente dura in carica 5 anni e fino alla prima riunione della Comunità successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

  1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da 4 (quattro) membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli Enti locali interessati dal Parco. I tre membri eletti dalla Comunità devono essere scelti tra persone esterne alla Comunità, residenti sul territorio dei Comuni facenti parte dell’Ente Parco ed aventi i requisiti per l’eleggibilità a Consigliere comunale.

Per l’elezione dei tre membri del Consiglio di Gestione di competenza della Comunità del Parco, si procederà come segue:

  1. a) verrà compilata una lista di 9 nominativi formata da un candidato per ogni Ente, così come indicato dal Sindaco di ogni Comune e dal Presidente della Provincia di Lecco e della Comunità Montana del Lario Orientale Valle S. Martino, o dai loro delegati. Tale lista verrà votata dalla Comunità del Parco con la maggioranza di cui al precedente art. 6 comma 7;
  2. b) successivamente, in una seconda votazione, ciascun Ente potrà attribuire ad uno o più candidati della lista, sino ad un massimo di 3 membri, tanti voti quanti sono i punti di partecipazione percentuale così come definiti dall’art. 4. Risulteranno eletti consiglieri i 3 della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
  3. Quando per decesso, dimissione o altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità del Parco provvederà alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza con la medesima procedura di cui al comma 1.
  4. Nel caso di assenze ingiustificate e continuative di un componente del Consiglio di Gestione, per un numero di sedute superiori a tre, la Comunità del Parco ne dichiarerà la decadenza e provvederà alla sua sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
  5. Il Consiglio di Gestione dura in carica per 5 anni e fino alla prima riunione della Comunità successiva a tale scadenza, in cui si procederà all’elezione del nuovo Consiglio.

Attribuzioni del Consiglio di Gestione

 Competono al Consiglio di Gestione le seguenti attribuzioni:

  1. a) l’approvazione dei regolamenti dell’ente;
  2. b) la determinazione della dotazione organica dell’Ente e l’approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
  3. c) l’approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
  4. d) l’assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
  5. e) l’adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;
  6. f) la nomina del Vice Presidente.

Funzionamento del Consiglio di Gestione

  1. Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese.
  2. Il Consiglio di Gestione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto due componenti o il Direttore.
  3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente almeno tre giorni prima dell’adunanza tramite posta elettronica, salvo diversa specifica richiesta dell’interessato. In caso d’urgenza, la convocazione può essere effettuata fino a 24 ore prima della riunione.
  4. Le adunanze sono valide con l’intervento della maggioranza dei componenti.
  5. Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

I membri del consiglio di Amministrazione

LA COMUNITA’ DEL PARCO

La Comunità del Parco è composta dai Sindaci dei Comuni dell’Ente Parco, dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Lecco e dal Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, salva la facoltà di delegare, per eventuale assenza o impedimento, un Consigliere o Assessore dei rispettivi organi consiliari o comunitari.
Spetta alla Comunità del Parco:

a) l’elezione e la revoca del Presidente del Parco;
b) l’elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di Gestione;
c) l’elezione del Revisore dei Conti;
d) l’approvazione del bilancio di previsione, sue variazioni e del rendiconto di gestione;
e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell’Ente;
f) l’adozione delle modifiche allo statuto;
g) l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco;
l) l’approvazione dei piani di gestione dei siti di rete Natura 2000;
m) l’approvazione del regolamento della Comunità del Parco;
n) l’espressione del parere obbligatorio, preliminare all’approvazione dei regolamenti dell’Ente Parco, alla determinazione della dotazione organica dell’Ente e all’approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

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IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore del Conto è nominato dalla Comunità del Parco tra gli iscritti all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
Al Revisore del Conto spetta il compenso stabilito ai sensi dell’art. 22 ter, comma 7 della l.r. n. 12/2011.
Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere nominato per non più di due mandati consecutivi.
Il Revisore esercita le funzioni previste dal d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Con il D.g.r. 22 dicembre 2011 – n. IX/2720 “Adeguamento dello statuto del Parco Monte Barro: approvazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 12/2011” il «Consorzio per la gestione del Parco regionale del Monte Barro» costituito in esecuzione della legge regionale 86/83 e sue s.m.i. e della l.r. 78/83, è trasformato in Ente di diritto pubblico ai sensi dell’art. 22 della l.r. 86/83, come modificato dalla l.r. 12/2011.